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Protezione

La Confederazione sancisce le basi giuridiche importanti per la protezione della natura, nell’ottica della sopravvivenza a lungo termine delle specie animali e vegetali indigene e di un utilizzo durevole delle risorse naturali. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e la relativa ordinanza (OPN) rappresentano delle basi importanti. Esse indicano i biotopi d’importanza nazionale, stabiliscono le liste rosse e la lista delle specie prioritarie. La Strategia Biodiversità Svizzera è attualmente in corso di elaborazione.
 
I cantoni sono generalmente responsabili dell’applicazione delle leggi e delle ordinanze. Da parte loro essi emanano delle leggi cantonali, che tengono conto delle esigenze giuridiche federali, ma possono essere più severe.
D’utilità all’applicazione delle leggi e delle ordinanze vi sono gli aiuti, le direttive, i memento e le raccomandazioni redatte dalla Confederazione.
 
Tutte le leggi e le ordinanze sono disponibili nella raccolta sistematica della Confederazione
Ecco le basi più importanti inerenti la protezione delle specie, in particolare di anfibi e rettili, a livello federale:
 

 

 

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