Risarcimento


La prevenzione prima della compensazione
In generale vale la regola: la prevenzione prima della compensazione. Una volta che tutte le misure di prevenzione hanno fallito, secondo l’ Articolo 13. LCP (SR 922.0) e l’ Articolo 10. OCP (SR 922.01) i danni all’agricoltura e alle foreste causati dal Castoro sono risarciti per metà dalla Confederazione e per l’altra dal Cantone. Negli ultimi 20 anni la Confederazione e i cantoni hanno dovuto pagare all’anno dai 5'000.- ai 15'000.- CHF per danni all’agricoltura e alle foreste. 

La somma dei risarcimenti dimostra come in generale i danni causati dai Castori siano contenuti. Di questi, una piccola parte sono da attribuire a danni alle foreste, in quanto fino ad ora si sono verificati raramente. Pochi alberi vengono abbattuti dal Castoro e anche in questo caso i danni sono limitati. Tutt’altra situazione si presenta quando i Castori “possono” abbattere completamente una porzione di bosco o “annegano” gli alberi sensibili all’umidità del terreno. In questi casi bisognerebbe assolutamente provare e trovare una soluzione a lungo termine con la collaborazione dei proprietari, come per esempio cercare di istituire una riserva forestale ( Legge forestale Art. 38, SR 921.0 ). La Confederazione aiuta a finanziare tali misure con accordi programmatici, attraverso i quali possono essere ricreati ambienti ricchi di specie, tuttora ancora molto rari in Svizzera.

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