Protezione
La Confederazione sancisce le basi giuridiche importanti per la protezione della natura, nell’ottica della sopravvivenza a lungo termine delle specie animali e vegetali indigene e di un utilizzo durevole delle risorse naturali. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e la relativa ordinanza (OPN) rappresentano delle basi importanti. Esse indicano i biotopi d’importanza nazionale, stabiliscono le liste rosse e la lista delle specie prioritarie. La Strategia Biodiversità Svizzera è attualmente in corso di elaborazione.
I cantoni sono generalmente responsabili dell’applicazione delle leggi e delle ordinanze. Da parte loro essi emanano delle leggi cantonali, che tengono conto delle esigenze giuridiche federali, ma possono essere più severe.
D’utilità all’applicazione delle leggi e delle ordinanze vi sono gli aiuti, le direttive, i memento e le raccomandazioni redatte dalla Confederazione.
Tutte le leggi e le ordinanze sono disponibili nella raccolta sistematica della Confederazione.
Ecco le basi più importanti inerenti la protezione delle specie, in particolare di anfibi e rettili, a livello federale:
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
- Lista Rossa Anfibi
- Lista Rossa Rettili
- Inventario dei biotopi
- Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (OSRA)
- Ordinanza sulle zone golenali
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- Legge federale sulle foreste (LFo)
- Legge federale sull'agricoltura (LAgr)
Links
- Legislazione
- Base de données des publications scientifiques concernant la conservation globale de la biodiversité: www.conservationevidence.com